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TIROCINIO FORMATIVO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI
(D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 73)

L’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in Giurisprudenza più meritevoli possano effettuare – su presentazione di domanda e una sola volta - periodi di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Requisiti 

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

-       laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;

-       aver conseguito la votazione di almeno 27/30 negli esami di profitto di Diritto costituzionale, Diritto privato, Diritto amministrativo, Diritto processuale civile, Diritto penale, Diritto processuale penale, Diritto commerciale, Diritto del lavoro e punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

-       non aver compiuto i trent’anni di età;

-       requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza a quanti hanno frequentato i corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 

Quando si presenta la domanda di ammissione

La domanda di ammissione al periodo formativo può essere presentata in qualsiasi momento, a partire dal 21 settembre 2013 (vale a dire decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013), da coloro che abbiano maturato i requisiti previsti.

Come si presenta la domanda di ammissione

La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell’ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 73 del D.L. 69/2013. La sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata tramite autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore  che sarà valutata in base alle esigenze dell’ufficio. Per gli organi di giustizia amministrativa, la preferenza va espressa con riferimento a una o più sezioni in cui sono trattate determinate materie. 

I magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati a un magistrato formatore che si è reso disponibile, o è stato designato dal capo dell’ufficio. Il magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario. 

Come si svolge il tirocinio formativo

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l’accesso ai sistemi informatici ministeriali. Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgessero, eventualmente, la pratica forense. I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Lo stage formativo non è retribuito

Lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Obblighi del tirocinante

Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio. Gli ammessi al tirocinio possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, la pratica forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell’ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Vantaggi del tirocinio formativo

L’esito positivo del tirocinio:

-       è valutato per un periodo pari a un anno di pratica forense e notarile;

-       è valutato per un periodo pari a un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

-       costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

-       costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato;

-       costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato. 

L’esito positivo del tirocinio formativo presso TAR e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.

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