Il Consiglio di Dipartimento è l’organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne delibera la programmazione e la gestione delle attività.
Il Consiglio esercita, in modo esclusivo, le seguenti funzioni:
a) predispone e approva i piani triennali di sviluppo;
b) formula la proposta di chiamata dei Docenti, con le maggioranze previste nel «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge n. 240/2010» e successive modificazioni ed integrazioni.
c) delibera in merito alle richieste di afferenza dei Docenti;
d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
e) definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e l’uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
f) approva l’istituzione di nuovi Corsi di studio e la loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole, ove costituite;
g) approva l’istituzione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master universitari, Corsi di perfezionamento e di alta formazione e Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico.
Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla Giunta, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, qualsiasi altra funzione. In particolare:
a) l’approvazione della proposta di budget previsionale formulata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile amministrativo-gestionale, da presentare al Rettore ai fini della redazione del bilancio unico di Ateneo previsionale;
b) l’approvazione del piano dell’offerta formativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità della stessa;
c) la programmazione sull’utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei Corsi di studio;
d) la vigilanza, a livello di Dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai Settori scientifico-disciplinari riferiti alle attività di ricerca, di didattica e amministrativo-gestionali;
e) la predisposizione dei criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d’anno;
f) l’elaborazione e l’attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente in collaborazione con gli Organi di governo dell’Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
g) l’esercizio, nel contesto della programmazione didattica, delle competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione, al Personale docente, dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti, e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;
h) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all’assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d’Ateneo;
i) la motivata richiesta, agli Organi di governo dell’Ateneo, di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento;
l) la presa d’atto o l’autorizzazione, secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento, della stipula, da parte del Direttore del Dipartimento, dei contratti in materia di attività svolte dal Personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi.
Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla Legge e dalle delibere degli Organi accademici.
(dall' art. 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, StudÎ politici e internazionali)