Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma Alma universitas studiorum parmensis A.D. 962 - Università di Parma

Fanno parte del Consiglio:
- i Docenti;
- una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre;
- il Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che funge anche da segretario del Consiglio, ove non sia altrimenti disposto;
- un Rappresentante dei Titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento;
- un Rappresentante degli iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento;
- una rappresentanza degli Studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, pari a ottanta membri, ripartiti, tra i vari Dipartimenti, con provvedimento del Senato Accademico.

I Componenti eletti nel Consiglio di Dipartimento durano in carica tre anni solari, ad esclusione dei Rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni. I Componenti eletti non possono essere rieletti, consecutivamente, per più di una volta. La mancata individuazione di una o più rappresentanze non incide sulla valida costituzione dell’Organo.

I Titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento eleggono un Rappresentante, il quale sarà validamente eletto, sole se abbia partecipato, alla votazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Gli Iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento eleggono un Rappresentante, il quale sarà validamente eletto, ove abbia partecipato, alla votazione, almeno il cinquanta per cento, arrotondato per difetto, degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi Componenti. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all’indirizzo dell’Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi per via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento. In caso di urgenza, le eventuali integrazioni dell’Ordine del giorno della seduta consiliare regolarmente convocata, sono consentite sino a quattro ore prima dell’inizio della seduta.

La partecipazione alle sedute degli Organi collegiali costituisce preciso dovere di tutti i loro Componenti, che sono tenuti a giustificare l’assenza per iscritto, anche tramite mezzi informatici.

In caso d’impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro di diritto, designato, seduta stante, dal Direttore del Dipartimento.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, in occasione della discussione su specifici argomenti, senza diritto di voto, coloro, i quali partecipino all’attività del Dipartimento, pur non facenti parte del Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi quorum previsti da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi telematici, non sono computati nella determinazione del quorum per la validità della seduta.

I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo o in aspettativa vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.

Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dal vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010” e sue eventuali modificazioni e integrazioni. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore più giovane in ruolo presente o dal Professore designato dal Direttore.

Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto, per le deliberazioni riguardanti le persone e nel caso in cui lo abbia richiesto almeno un quinto dei Componenti presenti.

Nessun Componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado. Il Componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell’adunanza, considerando giustificata l’assenza del Componente interessato, il quale, esaurito l’argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei compiti didattici, l’interessato può partecipare alla seduta, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile Amministrativo-Gestionale o del Professore che abbia svolto la funzione di Segretario.

Sino all’entrata in vigore di apposito Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, per il funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento, le norme del relativo Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza.


(dall' art. 9 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, StudÎ politici e internazionali)

Competenze del Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è l’organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne delibera la programmazione e la gestione delle attività.

Il Consiglio esercita, in modo esclusivo, le seguenti funzioni:
a) predispone e approva i piani triennali di sviluppo;
b) formula la proposta di chiamata dei Docenti, con le maggioranze previste nel  «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge n. 240/2010» e successive modificazioni ed integrazioni.
c) delibera in merito alle richieste di afferenza dei Docenti;
d) approva, a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
e) definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e l’uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
f) approva l’istituzione di nuovi Corsi di studio e la loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole, ove costituite;
g) approva l’istituzione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master universitari, Corsi di perfezionamento e di alta formazione e Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico.

Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla Giunta, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, qualsiasi altra funzione. In particolare:
a) l’approvazione della proposta di budget previsionale formulata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile amministrativo-gestionale, da presentare al Rettore ai fini della redazione del bilancio unico di Ateneo previsionale;
b) l’approvazione del piano dell’offerta formativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità della stessa;
c) la programmazione sull’utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei Corsi di studio;
d) la vigilanza, a livello di Dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai Settori scientifico-disciplinari riferiti alle attività di ricerca, di didattica e amministrativo-gestionali;
e) la predisposizione dei criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d’anno;
f) l’elaborazione e l’attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente in collaborazione con gli Organi di governo dell’Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
g) l’esercizio, nel contesto della programmazione didattica, delle competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione, al Personale docente, dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti, e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;
h) la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all’assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d’Ateneo;
i) la motivata richiesta, agli Organi di governo dell’Ateneo, di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento;
l) la presa d’atto o l’autorizzazione, secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento, della stipula, da parte del Direttore del Dipartimento, dei contratti in materia di attività svolte dal Personale docente nell’ambito dei rapporti con terzi.

Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla Legge e dalle delibere degli Organi accademici.
 

(dall' art. 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, StudÎ politici e internazionali)
 

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